dall’altro
di procedere, se necessario, con il ritiro
“mirato” del prodotto.
La progressiva apertura dei mercati e la
liberalizzazione degli scambi hanno contribuito
alla diffusione dei prodotti ma nel contempo
introdotto nuovi rischi ed emergenze alimentari
che tanto hanno influenzato l'opinione pubblica.La
certificazione volontaria della nostra azienda
i metodi di produzione innovativi e packaging,
collaborazione di personale altamente qualificato,
scelta dei fornitori, un accurata selezione
delle materie prime vuole garantire al consumatore
prodotti gustosi ed il recupero di sapori
e odori ormai dimenticati.
Conoscere la storia e la qualità
del prodotto alimentare che avete acquistato...
si, proprio quello che avete ora in mano
potrà sicuramente darvi maggior fiducia.
La
nostra azienda vanta la certificazione UNI
EN ISO 22005 sulla rintracciabilità
alimentare.

La rintracciabilità è definita
come: "Possibilità di ricostruire
e seguire il percorso di un alimento, di
un mangime, di un animale destinato alla
produzione alimentare o di una sostanza
destinata o atta ad entrare a far parte
di un alimento o di un mangime attraverso
le fasi della produzione, della trasformazione
e della distribuzione". Questa è
l'ultima di una serie di definizioni succedutesi
nel tempo fino all'attuale, contenuta nel
reg. CE 178/2002 sulla sicurezza alimentare.
In pratica quando si ha la possibilità
di definire un percorso che compie la materia
prima lungo una filiera, trasformandosi
man mano in prodotto finito e si ha la possibilità
di far seguire questo percorso ad ogni lotto
produttivo identificandolo in ogni punto
della filiera, il prodotto è quindi
rintracciabile.
a. Rintracciabilità e qualità
La rintracciabilità non è
di per sé un concetto nuovo, in effetti
da ormai vent'anni è compreso nei
diversi sistemi di certificazione di processo
e di prodotto come requisito che, assieme
agli altri specifici, devono essere soddisfatti
per ottenere e mantenere in essere la certificazione.
Ad esempio nelle UNI EN ISO 9001:2000, si
cita la rintracciabilità al punto
7.5.3, nella certificazione BRC al punto
2.10 e anche nella maggior parte delle certificazioni
di prodotto come, ad esempio, la certificazione
NON-OGM che chiede, oltre all'assenza di
materiale geneticamente modificato che il
materiale oggetto di certificazione sia
rintracciabile.
Così è possibile identificare
la rintracciabilità come elemento
aspecifico e trasversale ai diversi sistemi
di certificazione attualmente applicati
nel settore agroalimentare.
b. Tracciabilità e rintracciabilità
In un contesto di filiera. Nella pratica
seguire il percorso di ogni lotto produttivo
lungo la filiera e quindi renderlo rintracciabile,
significa svolgere un'insieme di operazioni
volte alla raccolta dei dati che si vengono
ad originare ogni qual volta si completa
una fase produttiva lungo la filiera, in
qualsiasi punto della stessa ci si trovi:
settore vivaistico / sementiero, azienda
agricola, impresa di prima lavorazione /
trasformazione, impresa di seconda lavorazione
/ trasformazione, distribuzione, cliente
finale (consumatore o utilizzatore finale
diverso).
Da un punto di vista normativo, attualmente
esiste per l'Italia una sola norma a carattere
totalmente volontario, che fornisce indicazioni
sulle caratteristiche che deve avere un
sistema di rintracciabilità di filiera:
è la norma UNI 10939:2001.
Nella singola azienda. All'interno della
singola azienda è necessario identificare
e rintracciare il prodotto lungo tutte le
fasi di realizzazione dello stesso.
Ciò significa che la singola azienda
deve istituire delle procedure per raccogliere
i dati relativi al prodotto, lungo il processo
produttivo nelle singole fasi di lavorazione,
organizzandoli in modo tale da rendere il
prodotto rintracciabile.
La rintracciabilità intra-aziendale
è applicabile a qualsiasi impresa
della filiera e, attualmente, è regolamentata
in Italia dalla norma UNI 11020:2002, anch'essa
a carattere volontario.